Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria si è espresso anche sul ricorso presentato in riferimento al territorio crotonese. Il ricorso curato dagli avvocati Pitaro e Liperoti nello specifico riguarda l’ordinanza della Regione Calabria nella parte in cui dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza per gli alunni della scuola primaria di primo e secondo grado, essendo i ricorrenti genitori di alunni iscritti alle scuole elementari e alle scuole medie di I° grado.
Nel decreto pronunciato dal Presidente della Sezione prima del Tar Calabria Giancarlo Pennetti si legge: “l’ordinanza regionale impugnata dispone, nell’esercizio del potere di cui all’art. 31, comma 3, della legge n.833/78:
-che, dal 7 al 31 gennaio 2021, il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (statali e paritarie) e delle Scuole di Istruzione e formazione professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza;
-dal 7 al 15 gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse;
Ritenuto, esclusivamente con riferimento a quest’ultima misura -essendo i ricorrenti genitori di alunni iscritti alle scuole elementari e alle scuole medie di I° grado- doversi concedere la richiesta tutela cautelare monocratica provvisoria atteso che, oltre al profilo di periculum connesso al rilevante pregiudizio a carico del diritto all’istruzione ricadente sui minori compresi nelle fasce di età riconducibili all’istruzione elementare e media -non compensabile col ricorso alla D.A.D.- deve evidenziarsi la sussistenza del “fumus” avuto riguardo:
– all’ius superveniens, prevalente sulle disposizioni dell’ordinanza regionale impugnata, costituito dall’art. 4 (progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza) del Decreto Legge del 5 gennaio 2021 n.1 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19), in vigore dal 6 gennaio 2021, con il quale il Governo, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza e di una valutazione attuale del rischio sanitario a livello nazionale, oltre a disciplinare al comma 1 l’attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, dispone, al comma successivo, per tutte le altre diverse istituzioni scolastiche che resti <<fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal DPCM del 3/12/20>> che come è noto, all’art. 3 (ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) garantisce il funzionamento della didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, la primaria e per il primo anno della scuola media con la conseguenza che a fortiori in uno scenario quale quello attuale, giudicato nell’atto impugnato <<compatibile con uno scenario di tipo 2>>, tali istituzioni scolastiche comprese le classi di seconda e terza media possono effettuare didattica in presenza;
– come già chiarito nelle sentenze di questo TAR nn.2075/20 e 2077/20 l’intervento statale, tanto più se mediante adozione di norme giuridiche di rango primario, volto a fronteggiare l’epidemia in atto, deve ritenersi caratterizzato da un previo bilanciamento e ricomposizione a livello nazionale dei vari interessi coinvolti e cioè quello alla salute, all’istruzione e quello allo svolgimento della personalità dei minori e degli adolescenti in un contesto di socialità che peraltro, come ammesso dello stesso atto impugnato (pagg. 4 e 5), non vede la scuola come luogo al cui interno esista un forte rischio di contagio;
-di tanto sembra fornire conferma il Rapporto ISS COVID-19 n.63/20 (Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS CoV-2: la situazione in Italia) allegato al ricorso, la cui tabella 2 (“Numero focolai attivi di Covid 19 di probabile origine scolastica per settimana e per regione, 31 agosto-27 dicembre 2020”) dalla quale si evince il dato di ZERO focolai attivi in Calabria nelle settimane comprese fra il 16/11/20 e il 27/12/20 ancorchè con decreto cautelare n.609/20 del 23/11/20 del sottoscritto Presidente fosse stata sospesa la prima Ordinanza del Presidente f.f. della Giunta Regionale della Regione Calabria del 14 novembre 2020;
– pertanto la derogabilità in senso più restrittivo delle disposizioni statali richiamata nell’atto impugnato -in disparte la circostanza che, ove anche la Calabria rientrasse nella cd. zona rossa, proprio in virtù di dette disposizioni, opererebbe il ripristino della D.A.D. per le classi seconde e terze delle scuole medie inferiori– deve comunque basarsi sui principi già enunciati nella citata giurisprudenza di questa sezione inerenti l’istruttoria procedimentale posta a base di essi e, sotto questo profilo, nell’ordinanza sembra mancare non solo una valutazione orientata ad una selezione di porzioni di territorio regionale più interessate dall’incremento dei contagi anziché ad una chiusura uniforme della didattica in presenza, ma neppure sembra tenersi conto del fatto che le problematiche legate al trasporto scolastico, per le fasce di età riferite alle istituzioni scolastiche diverse dalle superiori, appaiono di minore entità e maggiormente gestibili rispetto a quelle della popolazione studentesca di età compresa fra i 14 e i 18 anni di età (cfr. pagg. 16 e 17 sentenza TAR Catanzaro n.2075/20).”
Il Tribunale amministrativo inoltre aggiunge che “quanto alla temuta <<movimentazione delle persone>> che deriverebbe dalla ripresa delle attività scolastiche per le quali i ricorrenti hanno interesse (anche in questo caso di minore portata se riferito al personale docente e non docente) considerato l’attuale condizione di zona gialla della Calabria, non sembra che il provvedimento regionale impugnato abbia considerato -in un’ottica di proporzionalità e di presa d’atto della innegabile gerarchia di rilevanza degli ambiti della vita sociale ed economica attualmente attivi e praticabili dalle persone- tutte le altre forme di movimentazione, degli adulti e non solo, il cui svolgimento può costituire fattore incentivante il rialzo della curva epidemica e su cui sarebbe teoricamente possibile intervenire più restrittivamente in tal modo incidendo meno sul delicato settore dell’istruzione.”
Ritenuto pertanto doversi accogliere la sopramenzionata istanza ex art. 56 cit.
Il decreto conclude aggiornando la trattazione collegiale al 10 febbraio 2021 per la parte che si riferisce alla didattica nelle scuole secondarie.