Nella situazione difficile che sta attraversando il Paese, compresa la nostra Regione, alle prese con la quarta ondata dell’infezione da Sars-Cov-19, la ripresa della didattica in presenza ha assunto come sempre molta rilevanza del dibattito politico dividendo l’opinione pubblica.
A seguito delle dichiarazioni del Presidente della Giunta Regionale e della mancanza di una linea univoca dettata a livello regionale, come sindaci delle città capoluogo e delle città più popolose della Regione che ancora non avevano maturato una decisione rispetto all’eventuale “tentativo” di emissione di un’ordinanza di sospensione della didattica in presenza, abbiamo avvertito l’esigenza di riunirci per aprire un confronto e condividere una linea comune rispetto ad un argomento tanto importante.
Tale esigenza è motivata soprattutto dall’impatto che le ordinanze di sospensione della didattica in presenza hanno avuto ed avrebbero nei comuni più grandi, laddove insiste una più ampia gamma di scuole sia in termini numerici che di tipologie, quindi nel massimo rispetto di tutti i colleghi che, a prescindere dalla latitudine e dalla demografia, hanno già emanato provvedimenti in tal senso.
Il decreto n.1 del 7 Gennaio, entrato in vigore da poche ore, oltre a confermare come la sospensione generale della didattica in presenza sia contemplata esclusivamente in zona rossa (la Calabria fortunatamente in questa fase permane in zona gialla) emana delle direttive precise rispetto proprio alla gestione della didattica. In particolare risulta già prevista la sospensione della didattica in presenza, e la conseguente attivazione della DaD per dieci giorni, in caso di positività di un alunno per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, di due alunni per quanto riguarda la scuola primaria di primo grado e di tre alunni per quanto riguarda gli altri istituti, oltre a sancire ulteriori norme correlate alla vaccinazione della popolazione scolastica.
Alla luce di queste disposizioni e delle esperienze pregresse anche recenti (in ordine di tempo, l’ultimo caso è quello dell’ordinanza del sindaco di Luzzi, poco prima delle festività natalizie) è evidente, per altro, come alla luce di un eventuale ricorso al TAR da parte di qualsiasi cittadino in disaccordo con l’eventuale decisione, produrrebbe l’immediata sospensione da parte del giudice amministrativo senza neanche offrire alle Amministrazioni la possibilità di contraddittorio.
Per tale ragione abbiamo deciso, in questa prima fase successiva alle festività natalizie, di non emanare alcuna ordinanza di sospensione che modifichi l’assetto stabilito dal Governo e che del è in vigore in tutta Italia.
Ovviamente tale decisione condivisa, certamente difficile come sempre quando si tratta di didattica in relazione all’emergenza pandemica, sarà costantemente valutata sulla base dei dati forniti dalle ASP e della evoluzione quotidiana della curva pandemica, ed è stato già fissato un nuovo tavolo di confronto da tenere mercoledì prossimo.